1. I corsi di cui all'articolo 1, della durata di due anni accademici, comprendono almeno dodici delle seguenti materie, secondo i programmi stabiliti dai direttori dei corsi stessi:
a) materie giuridiche:
1) elementi di diritto civile con particolare riferimento agli articoli da 2043 a 2059 del codice civile;
2) nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e relative norme di attuazione;
3) elementi di procedura civile;
4) elementi di diritto e procedura penale;
b) materie mediche:
1) elementi di anatomia umana;
2) elementi di traumatologia e di pronto soccorso;
3) elementi di medicina legale e delle assicurazioni;
c) materie tecniche:
1) tecnica dei rilievi;
2) elementi di dinamica e di cinematica;
3) elementi di meccanica elementare;
4) elementi di informatica;
d) materie socio-psico-pedagogiche:
1) elementi di sociologia generale;
2) elementi di psicologia generale;
3) elementi di psicologia della transazione;
4) elementi di psicologia dell'infortunio;
5) elementi di scienza e di tecnica della comunicazione.