Art. 2.
(Durata dei corsi e insegnamenti).

      1. I corsi di cui all'articolo 1, della durata di due anni accademici, comprendono almeno dodici delle seguenti materie, secondo i programmi stabiliti dai direttori dei corsi stessi:

          a) materie giuridiche:

              1) elementi di diritto civile con particolare riferimento agli articoli da 2043 a 2059 del codice civile;

              2) nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e relative norme di attuazione;

              3) elementi di procedura civile;

 

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              4) elementi di diritto e procedura penale;

          b) materie mediche:

              1) elementi di anatomia umana;

              2) elementi di traumatologia e di pronto soccorso;

              3) elementi di medicina legale e delle assicurazioni;

          c) materie tecniche:

              1) tecnica dei rilievi;

              2) elementi di dinamica e di cinematica;

              3) elementi di meccanica elementare;

              4) elementi di informatica;

          d) materie socio-psico-pedagogiche:

              1) elementi di sociologia generale;

              2) elementi di psicologia generale;

              3) elementi di psicologia della transazione;

              4) elementi di psicologia dell'infortunio;

              5) elementi di scienza e di tecnica della comunicazione.